IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 9 della legge 4 agosto 1993, n. 276; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 dicembre 1993; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro  di  grazia  e
giustizia  e  con  il  Ministro   per   le   riforme   elettorali   e
istituzionali; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                              Titolo I 
                        DISPOSIZIONl GENERALI 
 
                               Art. 1 
(Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 1; legge 27 febbraio 1958, n.  64,
                       art. 1, secondo comma) 
 
  1. Il Senato della Repubblica e' eletto su base regionale. I  seggi
sono  ripartiti  tra  le  regioni  a  norma  dell'articolo  57  della
Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale
della  popolazione,  riportati  dalla  piu'   recente   pubblicazione
ufficiale dell'Istituto nazionale  di  statistica,  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, da emanarsi, su  proposta  del  Ministro
dell'interno,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri,
contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. 
  2. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione  del  Molise  e
della Valle d'Aosta, e' ripartito in collegi uninominali, pari ai tre
quarti dei seggi  assegnati  alla  regione,  con  arrotondamento  per
difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna
regione e' costituita in unica circoscrizione elettorale. 
  3. La  regione  Valle  d'Aosta  e'  costituita  in  unico  collegio
uninominale. Il territorio della regione Molise e' ripartito  in  due
collegi uninominali. 
  4. I collegi uninominali della  regione  Trentino-Alto  Adige  sono
definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422. 
 
          AVVERTENZA:
             In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
          generale   -   del  10  gennaio  1994  si  procedera'  alla
          ripubblicazione del testo del  presente  decreto  corredato
          delle  relative  note,  ai  sensi dell'art. 8, comma 3, del
          regolamento   di   esecuzione   del   testo   unico   delle
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
          marzo 1986, n. 217.